(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, l'art. 106 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. (come modificato dall'art. 9 del D.L.vo n. 6 del 2003), estende al commissario governativo, nominato dall'autoritą di Governo in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 c.c., le disposizioni in tema di poteri dell'amministratore giudiziario, con la conseguenza che, in forza di tale estensione, all'attivitą del commissario si applica la normativa di cui agli artt. 223 e 224 della legge fallimentare.