(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni č configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della societā, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.