(massima n. 1)
In tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali ), la configurabilitą della particolare fattispecie prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in rapporto agli artt. 2621 e 2622 c.c., nel testo riformulato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, presuppone, oltre all'esistenza del nesso causale tra condotta e dissesto, anche il superamento delle soglie di punibilitą previste dal nuovo reato di false comunicazioni sociali, come modificato dall'art. 1 dello stesso D.L.vo n. 61/2002 (nella fattispecie, in applicazione dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 26 marzo 2003, n. 7, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto dalle decisioni di merito non risultavano accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costitutivi del nuovo reato di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento alle soglie di punibilitą anzidette ).