(massima n. 1)
La responsabilitą del mero consigliere d'amministrazione di societą per fatti di bancarotta fraudolenta, materialmente posti in essere dal presidente, presuppone la rappresentazione dell'evento, nella sua portata illecita, desunta da segnali perspicui e peculiari, e la volontaria omissione nell'impedirlo, sģ che possa affermarsi che egli abbia quanto meno accettato il rischio di verificazione dello stesso.