(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, qualora la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dallammissione a concordato preventivo, il momento consumativo di detti reati, dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, deve ritenersi coincidente con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e non con la pronuncia del precedente provvedimento di ammissione al concordato preventivo.