(massima n. 1)
Il giudice penale non può, in contrasto con quanto definitivamente accertato in sede civile, qualificare l'imputato piccolo imprenditore commerciale e ritenerlo, in quanto tale, non soggetto all'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Ciò in quanto la qualifica di imprenditore commerciale, riconosciuta con la sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato, costituisce una pregiudiziale riservata alla competenza del giudice civile, la cui decisione fa stato in sede penale in base al disposto dell'art. 21 c.p.p.