(massima n. 1)
La L. 7 agosto 1982, n. 516 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) non ha abrogato né espressamente né implicitamente l'art. 217 legge fallimentare, poiché, in tema di bancarotta semplice documentale, il richiamo ai libri previsti dalla legge, di cui al menzionato art. 17 si riferisce agli obblighi regolati dall'art. 2214 cod. civ. e non alle scritture contabili previste dalle leggi fiscali. Ne deriva che la norma incriminatoria di cui all'art. 217 cit. non si estende alla omessa tenuta di scritture contabili prescritte a fini esclusivamente fiscali e la tenuta di queste ultime non esonera l'imprenditore dell'obbligo delle scritture previste dal codice civile.