(massima n. 1)
In tema di bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (art. 217, comma 2, l. fall.), l'art. 7, comma 4 ter, L. n. 489 del 1994 — prevedendo che la tenuta della contabilità può essere effettuata mediante il sistema informatico — non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. Ne consegue che la perdita dello strumento informatico, anche se dovuta ad un intervento esecutivo posto in essere dai creditori per acquisire il valore commerciale del computer, non determina il venir meno dell'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione, provvedendo al loro immediato trasferimento su carta o su altro computer; l'omissione di tale adempimento integra il delitto di bancarotta semplice documentale.