(massima n. 1)
Il reato di bancarotta semplice documentale č punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontā di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori.