(massima n. 1)
È configurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della "memoria" informatica del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili. (In motivazione, la S.C. ha richiamato la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 c.c., ai sensi del quale le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti).