(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di bancarotta semplice per inadempimento degli obblighi assunti in un precedente concordato (art. 217, primo comma, n. 5 legge fall.) viene in rilievo il concordato relativo ad una precedente e distinta procedura concorsuale conseguente a un distinto stato di dissesto rispetto a quello che ha dato luogo al fallimento che costituisce elemento costitutivo del reato.