(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacitą ad esercitare uffici direttivi di cui all'art. 216, u.c., l. fall., deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta.