(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento č un elemento costitutivo del reato di bancarotta e non una condizione oggettiva di punibilitā, di guisa che tale reato si concretizza in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attivitā di sottrazione di beni, sia dichiarato fallito. (Nella fattispecie, relativa a revoca di indulto, la corte ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato, la data, riportata in calce al capo di imputazione, che indicava solo il periodo di sottrazione dei beni dell'impresa).