(massima n. 1)
Il decreto, con il quale la corte di appello, in sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore di risoluzione del concordato, approvato a conclusione della liquidazione coatta amministrativa, e neghi conseguentemente la riapertura di tale procedura, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato fallimentare, non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna.