(massima n. 1)
Il provvedimento di liquidazione del compenso a favore del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa è vincolato all'applicazione di criteri giuridici stabiliti a tutela diretta e immediata della posizione creditizia del commissario medesimo. Tali criteri possono ravvisarsi, ricorrendo determinati requisiti soggettivi, nel rispetto delle tabelle professionali obbligatorie e, in ogni caso, nel rispetto del principio generale secondo cui le prestazioni di lavoro comportano che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Sulle contestazioni proposte dal commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa contro la liquidazione del compenso per le prestazioni da lui svolte deve pronunciare il tribunale, col pieno rispetto del principio del contraddittorio e con provvedimento motivato. Il provvedimento col quale il presidente del tribunale, ritenendo che non sussista la competenza del tribunale a provvedere su dette contestazioni dichiara il non luogo a deliberare sulla richiesta della parte, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto è riconoscibile come provvedimento giurisdizionale, sia pure abnorme perché emesso dal presidente del tribunale in un'ipotesi in cui non ricorre la sua competenza monocratica; chiude il procedimento con una decisione di non proponibilità della domanda ed è suscettibile, quindi, di passare in giudicato; incide su diritti soggettivi, posto che il diritto al compenso riconosciuto dalla legge al commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa è del tutto analogo al diritto al compenso che spetta al curatore per l'ufficio da lui tenuto nel processo fallimentare.