(massima n. 1)
Il compenso del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa va determinato, in mancanza di una specifica norma di legge che ne indichi i criteri, mediante applicazione analogica dell'art. 39 l. fall., giacché le funzioni del commissario liquidatore sono del tutto simili a quelle del curatore fallimentare, mentre va esclusa l'applicazione diretta delle tariffe professionali, in ragione della diversa natura del rapporto cui queste si riferiscono.