(massima n. 1)
Nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello l'assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall'art. 442 stesso codice.