(massima n. 1)
In sede di appello il giudice ha il potere-dovere di ammettere le prove richieste da una parte solamente qualora egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: tale impossibilitą sussiste quando i dati probatori gią acquisiti sono contraddittori od incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisivitą nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sč oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza. Né l'art. 603 comma 1 c.p.p., nel subordinare alla sopra menzionata condizione la rinnovazione del dibattimento, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione: tali disposizioni infatti nel riconoscere all'imputato il diritto al «processo giusto» non sottraggono al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilitą e la conferenza delle prove richieste.