(massima n. 1)
In riferimento alla assunzione di nuove prove, contenute nell'art. 603 c.p.p. deve ritenersi esteso alle prove gią esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Sempre nell'ambito delle nuove prove, deve peraltro ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado (ed emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico), e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria; in relazione alla seconda categoria il giudice deve rinnovare l'istruzione osservando i soli limiti posti dagli art. 190 (Diritto alla prova) e 190 bis (Requisiti delle prove in casi particolari).