(massima n. 1)
Ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.) il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo — con riferimento alla testimonianza — alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all'espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell'attendibilità dei testi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d'appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva «del tutto inverosimile»).