(massima n. 1)
L'art. 603, comma 1, c.p.p., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutta l'istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p. ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro, il rigetto della relativa richiesta di parte, ove congruamente e logicamente motivato dal giudice di appello, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto.