(massima n. 1)
In tema di rinnovazione del dibattimento in appello, una volta che il P.M. abbia prestato acquiescenza alla mancata audizione di un teste non comparso in primo grado, né si sia avvalso del potere di chiedere la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, non rimane che il rimedio della parziale rinnovazione del dibattimento ex art. 603, primo comma, c.p.p. nella misura in cui l'invocato esame costituisce una nuova prova.