(massima n. 1)
Nel caso di «prova sopravvenuta o scoperta» successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall'art. 603, comma 2, c.p.p. comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice.