(massima n. 1)
Perché il giudice di appello possa esercitare il potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale su richiesta di parte, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, basta che venga prospettata una nuova prova, nel senso di prova non assunta in primo grado e per la quale non siano intervenute preclusioni, mentre non occorre che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (che sono solo una categoria delle nuove prove) o dell'assunzione di prove erroneamente non ammesse in primo grado, o della riassunzione di prove gią acquisite in primo grado.