(massima n. 1)
A norma del terzo comma dell'art. 603 c.p.p. in sede di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene «assolutamente necessaria». Corollario logico di tale norma è il principio che se nel corso della rinnovazione il giudice di appello ritiene raggiunto lo scopo che l'aveva determinata e quindi non più «assolutamente necessaria» la continuazione dell'istruzione dibattimentale e rende di ciò conto con adeguata motivazione immune da vizi logico-giuridici, non cade in violazione di legge o in vizio di motivazione, non essendo previsto che la rinnovazione sia in ogni caso portata a conclusione in quanto ciò non incide sul diritto di prova riconosciuto alle parti.