(massima n. 1)
La portata della disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. non va limitata, consentendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo nel caso in cui si ritenga incompleta quella effettuata in primo grado e non anche quando tale istruzione è mancata totalmente. Infatti, la rinnovazione può essere sia parziale che totale e quest'ultima ipotesi va riferita anche al caso in cui l'istruzione dibattimentale non sia stata effettuata.