(massima n. 1)
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, il giudizio espresso dal giudice di appello circa il diniego di rinnovazione del dibattimento, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto, che non lede, peraltro, il diritto della parte all'acquisizione della prova sancito dall'art. 190 c.p.p., in quanto agli atti è già legittimamente acquisita la prova di cui la parte chiede la rinnovazione. (Fattispecie in tema di richiesta di «superperizia», ritenuta non rilevante ai fini del giudizio finale).