(massima n. 1)
La rinnovazione del dibattimento in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, č provvedimento di carattere eccezionale giustificato dall'assoluta necessitā dell'assunzione della nuova prova al fine della decisione. Non č perciō sindacabile il provvedimento della corte d'appello che, pur riconoscendo l'incompletezza di alcuni accertamenti o la mancata assunzione di alcuni testi, motivi anche implicitamente in maniera logica ed accettabile sulla non indispensabilitā degli accertamenti prospettati. Ove peraltro l'assunzione delle nuove prove possa portare eventualmente a certezze solo nel senso contrario agli interessi della parte che richiede la rinnovazione, tale richiesta č da ritenersi irrilevante. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della corte d'appello alla rinnovazione del dibattimento chiesta dalla parte civile osservando che l'assunzione delle prove richieste, sebbene effettivamente carenti nel giudizio di primo grado, non sarebbe stata comunque idonea ad accertare la responsabilitā dell'imputato, prosciolto in appello ex art. 530 cpv. c.p.p., potendo in via del tutto eventuale portare al contrario ad un suo proscioglimento con formula piena).