(massima n. 1)
L'art. 603 c.p.p., sostanzialmente riproduttivo dell'art. 520 c.p.p. 1930, nel confermare la natura discrezionale dei poteri riconosciuti in materia di rinnovazione dell'istruzione al giudice del gravame, non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il dettato degli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale, i quali nel riconoscere il diritto dell'imputato al «processo giusto» non sottraggono, perņ, al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilitą e la conferenza ai fini del giudizio delle prove indicate o richieste dall'imputato.