(massima n. 1)
Nei riguardi di un soggetto che abbia riportato una pluralità di provvedimenti definitivi di condanna da giudici diversi, non si può addivenire ad applicazione di amnistia impropria, di indulto, né, in genere, a declaratoria di estinzione del reato o di pena per una qualsiasi causa, se non si sia tenuto conto del complesso delle sanzioni irrogate al condannato, nonché delle pene espiate o comunque estinte, giacché in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne allo stesso inflitte, nonché i provvedimenti che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, dovendosi verificare se si debbano applicare o revocare benefici o se vi sia luogo a riconoscimento di fungibilità. Ne consegue che giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'amnistia o di indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi, deve sempre essere quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, ancorché questo sia già stato eseguito, o non venga richiamato nella richiesta di estinzione del reato o della pena, ed anche quando la richiesta concerna una sola condanna e questa non sia coinvolta in un provvedimento di cumulo, costituendo il cumulo, pur se non formalizzato, il necessario presupposto del procedimento logico-giuridico che la decisione del giudice postula.