(massima n. 1)
L'art. 665, comma 4, c.p.p., secondo il quale se l'esecuzione concerne più provvedimenti diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce esclusivamente ad organi giurisdizionali aventi giurisdizione penale piena, tra i quali non può ricomprendersi il giudice per le indagini preliminari; a tale giudice infatti è assegnata una funzione di garanzia e di controllo e non è investito dalla trattazione unitaria del procedimento, ma interviene in forma saltuaria, a specifica richiesta del pubblico ministero e delle parti private, con competenza limitata ai provvedimenti previsti dalla legge. Ne deriva che, anche in tema di esecuzione, per quanto non espressamente disposto dal giudice per le indagini preliminari è carente di competenza, spettando questa, in via generale, esclusivamente al tribunale in cui tal giudice è incardinato, con l'ulteriore conseguenza, in ipotesi di esecuzione concernente più provvedimenti, adottati da giudici diversi, l'ultimo dei quali divenuto irrevocabile sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, che la competenza a provvedere sulle relative questioni spetta al tribunale presso il quale detto giudice opera.