(massima n. 1)
In caso di pluralitą di provvedimenti da eseguire, l'ultimo dei quali pronunciato da un giudice per le indagini preliminari, spettano a quest'ultimo le funzioni di giudice dell'esecuzione. Ed invero, il giudice a cui spetta di provvedere (nella specie, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) va sempre individuato in quello che ha pronunciato la condanna ultima in assoluto, anche se i fatti criminosi che ne sono oggetto non sono da prendere in considerazione ai fini della deliberazione da adottare.