(massima n. 1)
Anche quando la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile riguardi una pena dichiarata estinta dallo stesso giudice che l'ha pronunciata, permane la competenza esecutiva di quest'ultimo, in quanto la sua eventuale ineseguibilità in concreto, anche per l'intervento di cause estintive della pena, non incide sull'attribuzione della competenza. Ed invero, in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che “ab origine” si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all'oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione, sicché deve ritenersi che l'esecuzione concerna certamente anche tali pronunzie, quale che sia, poi, la loro possibile, effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le stesse anche al fine della determinazione del giudice competente per l'esecuzione.