(massima n. 1)
Il conduttore di un'unità immobiliare di un edificio in condominio, ancorché abbia diritto a norma dell'art. 10 della L. n. 392 del 1978 a partecipare all'assemblea dei condomini, non è legittimato — in caso di mancata nomina dell'amministratore — a proporre il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1129, primo comma, c.c. diretto ad ottenere la nomina dell'amministratore, configurandosi una negotiorum gestio di carattere processuale non consentita (anche in materia di volontaria giurisdizione) dall'ordinamento, con conseguente inesistenza di un suo diritto al rimborso delle spese sostenute.