(massima n. 1)
L'articolo 201 l. fall. estende alla liquidazione coatta amministrativa, oltre alle norme relative agli effetti sui rapporti giuridici preesistenti ed alla revocatoria ordinaria, quelle riguardanti gli effetti del fallimento per i creditori (tra cui l'art. 59 l. fall.) con la conseguenza che il principio secondo cui la rivalutazione dei crediti di lavoro va effettuata, con riguardo al periodo successivo alla apertura del fallimento, fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, deve essere applicato anche alla liquidazione coatta amministrativa; pertanto, la rivalutazione dei crediti di lavoro nel periodo successivo alla data del relativo provvedimento va effettuata fino al momento del deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, di cui all'articolo 209 l. fall.