(massima n. 1)
La dichiarazione di incostituzionalitā dell'art. 59 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino al momento in cui lo stato passivo divenga definitivo (Corte Cost., sentenza n. 204 del 1989) trova applicazione non soltanto in caso di fallimento, ma anche di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, giusta disposto dell'art. 201 della citata legge fall., che espressamente sancisce l'applicabilitā, alla procedura di LCA, di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II, della detta legge. Il rinvio de quo, difatti, deve intendersi operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., cosė come modificato per effetto della predetta declaratoria di incostituzionalitā, con la conseguenza che anche i crediti vantati dai lavoratori delle compagnie assicurative poste in LCA sono suscettibili di rivalutazione dall'inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo (e non anche, come sostenuto, nel caso di specie, dalla societā ricorrente, sino alla comunicazione dei rispettivi crediti ai creditori, comunicazione, cui il commissario liquidatore č tenuto ex art. 207 legge fall.).