(massima n. 1)
La liquidazione coatta amministrativa dell'impresa debitrice, intervenuta nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento del debito e la condanna al pagamento, rende in ogni caso improcedibile il giudizio stesso, senza necessità che il provvedimento che ordina la liquidazione — legalmente noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — venga portato a conoscenza nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c.