(massima n. 1)
È nulla, per violazione dei precetti costituzionali e delle norme ordinarie che tutelano il diritto alla difesa e al contraddittorio, la dichiarazione di fallimento emessa, a norma dell'art. 192 della legge fallimentare, dal tribunale fallimentare nel corso di una procedura di amministrazione controllata, senza sentire il debitore in merito alla sua istanza di concordato preventivo, anche se anteriormente, nella fase di amministrazione controllata e in occasione dell'istanza di fallimento, l'ufficio ha già svolto indagini sulle condizioni economiche del debitore.