(massima n. 1)
In tema di amministrazione controllata, l'art. 189, comma 3, L. fall., ai fini delle maggioranze previste per l'approvazione della proposta di ammissione alla procedura, esclude dal calcolo della totalitą dei creditori aventi diritto al voto quelli «aventi diritto di prelazione sui beni del debitore», in considerazione del loro interesse, confliggente con quello dei creditori chirografari, ad una sollecita esecuzione della prestazione, eventualmente anche con elusione delle finalitą eminentemente conservative dell'amministrazione controllata; mentre non possono considerarsi esclusi dagli aventi diritti al voto i creditori che vantino diritti di prelazione su beni di terzi, quali i soci della societą debitrice, non sussistendo per essi l'indicato interesse, in quanto, in caso di esito negativo della procedura, i loro crediti, che sono chirografari agli effetti del concorso, possono restare (in tutto o in parte) insoddisfatti nel successivo fallimento.