(massima n. 1)
Nell'amministrazione controllata, deve ritenersi consentito al commissario giudiziale, ove ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti affidatigli, di chiedere ed ottenere la nomina di un consulente, per la stima dei beni del debitore, o per la ricostruzione della sua contabilità (artt. 61 c.p.c. e 172 secondo comma della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 188 ultimo comma).