(massima n. 1)
In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui un'impresa in amministrazione controllata venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, quest'ultima procedura, in quanto strumentale alla liquidazione dell'impresa, é incompatibile con la possibilitą di risanamento dell'impresa, che costituisce il presupposto dell'amministrazione controllata, ed il commissario liquidatore é legittimato a chiedere all'autoritą giudiziaria l'accertamento dello stato di insolvenza. (La S.C., nell'enunciare siffatto principio, ha affermato che sulla legittimazione del commissario liquidatore non influiva la precedente dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost., avverso il decreto di ammissione alla amministrazione controllata proposto dallo stesso commissario, in quanto presentato allorché era stata prestata acquiescenza a detto decreto e, quindi, si era perfezionata la causa ostativa prevista dall'art. 329 c.p.c.).