(massima n. 1)
Il tribunale chiamato a decidere sull'istanza presentata dai creditori di fallimento dell'imprenditore e sull'istanza di questo di ammissione all'amministrazione controllata, può, in presenza dei rispettivi presupposti, accogliere l'una o l'altra, senza che rilevi il rapporto di successione cronologica per le due, con provvedimento necessariamente contestuale ed unitario, nel senso che, accertato lo stato di dissesto, deve farsi luogo alla dichiarazione di fallimento oppure all'ammissione all'amministrazione controllata a secondo che si ritenga detto stato irreversibile o no. Ne consegue che l'adozione di uno dei due provvedimenti importa implicito rigetto dell'adozione dell'altro, talché non costituirebbe provvedimento autonomo quello concernente tale rigetto, anche se formalmente adottato in momento successivo.