(massima n. 1)
Nullitā e annullabilitā sono forme di invaliditā nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l'una azione sia compresa nell'altra o siano tra loro in rapporto di fungibilitā anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullitā di testamento per difetto dell'olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell'accentata apocrifia di quella apparentemente apposta).