(massima n. 1)
Il termine previsto dall'art. 187 della legge fallimentare per la durata dell'amministrazione controllata, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 24 luglio 1978 n. 391 (che lo ha elevato da uno a due anni), ha carattere perentorio. Ne consegue l'illegittimitā del decreto del tribunale di proroga dell'amministrazione controllata oltre il suddetto termine, la quale č deducibile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, indipendentemente dalla circostanza della sopravvenuta scadenza del termine prorogato (non implicante il venir meno dell'interesse a ricorrere).