(massima n. 1)
In materia di risoluzione del concordato preventivo, la circostanza che la sollecitazione a risolvere il concordato sia pervenuta al tribunale da un soggetto che non sarebbe stato autonomamente legittimato a proporre un'istanza al riguardo non ha rilievo e non può certo inficiare la sentenza emessa dal medesimo tribunale, il quale ben può attivarsi anche d'ufficio, una volta che abbia comunque accertato che le condizioni per risolvere il concordato e dichiarare il fallimento sussistevano. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la legittimità della risoluzione del concordato preventivo e della conseguente declaratoria di fallimento pronunciata su istanza del liquidatore giudiziario, trattandosi di un mero difetto formale).