(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, la garanzia - nella specie, una fideiussione prestata da un terzo - offerta dall'assuntore del concordato preventivo, pur corrispondendo all'interesse di colui che abbia formulato la proposta, č prestata a beneficio dei creditori e dā luogo ad un rapporto obbligatorio tra il garante e questi ultimi; pertanto, nel caso in cui l'assuntore sia dichiarato fallito, la legittimazione ad agire in giudizio, per fare valere la detta garanzia prestata, spetta ai singoli creditori, in qualitā di titolari del relativo rapporto obbligatorio, mentre non puō essere riconosciuta nč al commissario giudiziale (incaricato della mera sorveglianza sull'adempimento del concordato), nč al curatore del fallimento dell'assuntore (essendo la relativa azione estranea a quelle cd. di massa).