(massima n. 1)
Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 della legge fall., con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati. (Nella fattispecie, era stato accertato che la societą debitrice, ammessa al concordato, non aveva provveduto neanche al deposito delle spese di giustizia, non erano stati pagati i privilegiati ed era impossibile provvedervi anche per l'assoggettamento ad espropriazione di beni del fideiussore).