(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 184 legge fall., che estende ai Soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa. Agli atti di disposizione del socio non può, pertanto, essere estesa la disciplina dettata dall'art. 167 legge fall. che prevede l'inopponibilità ai creditori sociali degli atti di disposizione anteriori alla procedura posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società.