(massima n. 1)
Manca il presupposto costituito dalla pendenza di una questione di giurisdizione ed č quindi inammissibile il regolamento proposto per sentir riconoscere il difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare, che si sia riservato ogni decisione sulla segnalazione dell'ufficio liquidatorio circa la mancanza di attivo sufficiente a coprire le passivitā fiscali, in riferimento all'eventualitā di una pronuncia risolutoria del concordato conseguente ad accertamento attinente al contenzioso tributario esorbitante dalla giurisdizione di quel tribunale.