(massima n. 1)
Il concordato preventivo — istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti — è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori — nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti —, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato — giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura — con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita a ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti.